Art. 41

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di quantificazione dei parametri di rischio, ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta il soddisfacimento da parte dell’ente: a) dei requisiti generali per il processo di stima stabiliti all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli ; b) dei requisiti specifici per la stima della PD stabiliti all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli ; c) dei requisiti specifici per le stime interne della LGD stabiliti all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 47 a 52; d) dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione stabiliti all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 53 a 56; e) dei requisiti per valutare l’effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti stabiliti all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’; f) dei requisiti per i crediti commerciali acquistati stabiliti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi: a) esame delle pertinenti politiche interne dell’ente; b) esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di stima; c) esame critico dei manuali, delle metodologie e dei processi di stima dei parametri di rischio; d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compresi l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati dell’ente; e) esame dei rapporti sulla performance dei parametri di rischio e delle raccomandazioni formulate dall’unità di controllo del rischio di credito, dalla funzione di validazione, dalla funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente; f) valutazione delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit, le validazioni e la sorveglianza pertinenti; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche dell’ente e dei risultati ottenuti; b) esecuzione di proprie stime interne dei parametri di rischio o riproduzione di quelle effettuate dall’ente, utilizzando i dati forniti dall’ente; c) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di stima; d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici che sono pertinenti ai fini della valutazione; e) esecuzione di prove proprie dell’autorità competente in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente; f) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 41 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo