Art. 22
Richiami
In vigore dal 2 ago 2021
Richiami
1. È predisposta una procedura che definisce le circostanze in cui deve essere preso in considerazione il richiamo di una sostanza attiva utilizzata come materiale di partenza per i medicinali veterinari.
2. La procedura di richiamo specifica:
a)
chi partecipa alla valutazione delle informazioni;
b)
come è avviato un richiamo;
c)
chi è informato del richiamo;
d)
come trattare il materiale richiamato.
3. La persona responsabile del sistema di qualità è coinvolta nei richiami.
Storico versioni
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