Art. 22 · Richiami

Art. 22

Richiami

In vigore dal 2 ago 2021
Richiami 1.   È predisposta una procedura che definisce le circostanze in cui deve essere preso in considerazione il richiamo di una sostanza attiva utilizzata come materiale di partenza per i medicinali veterinari. 2.   La procedura di richiamo specifica: a) chi partecipa alla valutazione delle informazioni; b) come è avviato un richiamo; c) chi è informato del richiamo; d) come trattare il materiale richiamato. 3.   La persona responsabile del sistema di qualità è coinvolta nei richiami.
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