Art. 23
Autoispezioni
In vigore dal 2 ago 2021
Autoispezioni
1. Le persone di cui all', paragrafo 2, effettuano e registrano autoispezioni al fine di monitorare l'attuazione e il rispetto della buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari di cui al presente regolamento.
2. Sono effettuate autoispezioni regolari secondo un calendario stabilito nell'ambito del sistema di qualità.
3. Le autoispezioni sono condotte in modo imparziale e dettagliato da personale competente della società designato a tal fine.
4. I risultati di tutte le autoispezioni sono registrati. Le relazioni contengono tutte le osservazioni fatte nel corso dell'ispezione e sono presentate al personale pertinente e alla dirigenza.
5. Sono intraprese le necessarie azioni correttive e preventive e ne è verificata l'efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1280:oj#art-23