Art. 23 · Autoispezioni

Art. 23

Autoispezioni

In vigore dal 2 ago 2021
Autoispezioni 1.   Le persone di cui all', paragrafo 2, effettuano e registrano autoispezioni al fine di monitorare l'attuazione e il rispetto della buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari di cui al presente regolamento. 2.   Sono effettuate autoispezioni regolari secondo un calendario stabilito nell'ambito del sistema di qualità. 3.   Le autoispezioni sono condotte in modo imparziale e dettagliato da personale competente della società designato a tal fine. 4.   I risultati di tutte le autoispezioni sono registrati. Le relazioni contengono tutte le osservazioni fatte nel corso dell'ispezione e sono presentate al personale pertinente e alla dirigenza. 5.   Sono intraprese le necessarie azioni correttive e preventive e ne è verificata l'efficacia.
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