Art. 6

Verifica e monitoraggio da parte della dirigenza

In vigore dal 29 lug 2021
Verifica e monitoraggio da parte della dirigenza 1.   La dirigenza delle persone di cui all’, paragrafo 2, stabilisce e attua un processo formale di verifica periodica del sistema di qualità. 2.   La verifica comprende gli elementi seguenti: a) la misurazione del conseguimento degli obiettivi del sistema di qualità; b) una valutazione di quanto segue: i) indicatori di prestazione che possono essere utilizzati per monitorare l’efficacia dei processi all’interno del sistema di qualità, come reclami, deviazioni, azioni correttive e preventive, modifiche dei processi; ii) feedback sulle attività esternalizzate; iii) processi di autovalutazione, comprese le valutazioni del rischio e gli audit; e iv) esiti delle valutazioni esterne quali ispezioni, risultanze e audit dei clienti; c) nuovi regolamenti, orientamenti e questioni relative alla qualità che possono incidere sul sistema di qualità; d) innovazioni che potrebbero migliorare il sistema di qualità; e) variazioni del contesto in cui operano le imprese e degli obiettivi. 3.   I risultati di ogni verifica del sistema di qualità da parte della dirigenza sono documentati in maniera tempestiva e comunicati in modo efficace a livello interno.
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Verifica e monitoraggio da parte della dirigenza (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo