Art. 6
Verifica e monitoraggio da parte della dirigenza
In vigore dal 29 lug 2021
Verifica e monitoraggio da parte della dirigenza
1. La dirigenza delle persone di cui all’, paragrafo 2, stabilisce e attua un processo formale di verifica periodica del sistema di qualità.
2. La verifica comprende gli elementi seguenti:
a)
la misurazione del conseguimento degli obiettivi del sistema di qualità;
b)
una valutazione di quanto segue:
i)
indicatori di prestazione che possono essere utilizzati per monitorare l’efficacia dei processi all’interno del sistema di qualità, come reclami, deviazioni, azioni correttive e preventive, modifiche dei processi;
ii)
feedback sulle attività esternalizzate;
iii)
processi di autovalutazione, comprese le valutazioni del rischio e gli audit; e
iv)
esiti delle valutazioni esterne quali ispezioni, risultanze e audit dei clienti;
c)
nuovi regolamenti, orientamenti e questioni relative alla qualità che possono incidere sul sistema di qualità;
d)
innovazioni che potrebbero migliorare il sistema di qualità;
e)
variazioni del contesto in cui operano le imprese e degli obiettivi.
3. I risultati di ogni verifica del sistema di qualità da parte della dirigenza sono documentati in maniera tempestiva e comunicati in modo efficace a livello interno.
Storico versioni
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