Art. 7
Gestione dei rischi attinenti alla qualità
In vigore dal 29 lug 2021
Gestione dei rischi attinenti alla qualità
1. Le persone di cui all’, paragrafo 2, applicano la gestione dei rischi attinenti alla qualità.
2. La gestione dei rischi attinenti alla qualità garantisce che la valutazione dei rischi per la qualità sia basata su conoscenze scientifiche e sull’esperienza relativa al processo e tenga conto infine della protezione dell’animale o del gruppo di animali trattati, delle persone responsabili dell’animale e del trattamento, del consumatore di un animale destinato alla produzione di alimenti e dell’ambiente.
3. Il livello di dettaglio e la documentazione del processo di gestione dei rischi attinenti alla qualità sono commisurati al livello dei rischi per la qualità.
Storico versioni
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