Art. 19

Registrazioni

In vigore dal 29 lug 2021
Registrazioni 1.   Sono conservate le registrazioni di tutte le operazioni relative a medicinali veterinari ricevuti o forniti sotto forma di fatture degli acquisti o delle vendite, bolle di consegna, o in formato elettronico. 2.   Oltre alle registrazioni dettagliate di cui all’articolo 101, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/6, le registrazioni includono eventuali requisiti supplementari previsti dal diritto nazionale, se del caso. 3.   Le registrazioni sono effettuate contemporaneamente ad ogni operazione. In caso di compilazione a mano, la grafia è chiara, leggibile e indelebile.
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Registrazioni (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo