Art. 18

Procedure

In vigore dal 29 lug 2021
Procedure 1.   Le procedure descrivono le attività di distribuzione all’ingrosso che incidono sulla qualità dei medicinali veterinari. Tali attività includono: a) il ricevimento e la verifica delle consegne; il controllo dei fornitori e dei clienti; b) la conservazione; c) la pulizia e la manutenzione dei locali e delle attrezzature, compresa la lotta contro gli animali infestanti; d) la verifica e la registrazione delle condizioni di conservazione; e) la protezione dei medicinali veterinari durante il trasporto; f) la sicurezza delle scorte in loco e delle partite in transito; g) il ritiro dalle scorte destinate alla vendita; h) la gestione dei medicinali veterinari restituiti; i) i piani di richiamo; j) la qualifica e la convalida; k) le procedure e le misure di smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzabili; l) le procedure di esame e risoluzione dei reclami; m) le procedure di identificazione dei medicinali veterinari che si sospetta siano falsificati. 2.   Le procedure sono approvate, firmate e datate dalle persone responsabili. 3.   Sono impiegate procedure valide e approvate. I documenti sono chiari e adeguatamente dettagliati; sono indicati il titolo, la natura e lo scopo dei documenti. I documenti sono regolarmente riesaminati e aggiornati. Alle procedure è applicato un controllo della versione. Esiste un sistema per impedire l’uso involontario della versione precedente dopo la revisione di un documento. Le procedure superate o obsolete sono rimosse dalle stazioni di lavoro e archiviate.
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Procedure (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo