Art. 18
Procedure
In vigore dal 29 lug 2021
Procedure
1. Le procedure descrivono le attività di distribuzione all’ingrosso che incidono sulla qualità dei medicinali veterinari. Tali attività includono:
a)
il ricevimento e la verifica delle consegne; il controllo dei fornitori e dei clienti;
b)
la conservazione;
c)
la pulizia e la manutenzione dei locali e delle attrezzature, compresa la lotta contro gli animali infestanti;
d)
la verifica e la registrazione delle condizioni di conservazione;
e)
la protezione dei medicinali veterinari durante il trasporto;
f)
la sicurezza delle scorte in loco e delle partite in transito;
g)
il ritiro dalle scorte destinate alla vendita;
h)
la gestione dei medicinali veterinari restituiti;
i)
i piani di richiamo;
j)
la qualifica e la convalida;
k)
le procedure e le misure di smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzabili;
l)
le procedure di esame e risoluzione dei reclami;
m)
le procedure di identificazione dei medicinali veterinari che si sospetta siano falsificati.
2. Le procedure sono approvate, firmate e datate dalle persone responsabili.
3. Sono impiegate procedure valide e approvate. I documenti sono chiari e adeguatamente dettagliati; sono indicati il titolo, la natura e lo scopo dei documenti. I documenti sono regolarmente riesaminati e aggiornati. Alle procedure è applicato un controllo della versione. Esiste un sistema per impedire l’uso involontario della versione precedente dopo la revisione di un documento. Le procedure superate o obsolete sono rimosse dalle stazioni di lavoro e archiviate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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