Art. 17

Requisiti relativi alla documentazione

In vigore dal 29 lug 2021
Requisiti relativi alla documentazione 1.   La documentazione soddisfa i requisiti seguenti: a) è facilmente disponibile o reperibile; b) è sufficientemente completa rispetto alla portata delle attività delle persone di cui all’, paragrafo 2; c) è redatta in una lingua comprensibile al personale; d) è redatta in modo chiaro e privo di ambiguità. 2.   La documentazione è approvata, firmata e datata dalle pertinenti persone autorizzate, come prescritto. Non è redatta a mano, a meno che per motivi pratici non siano giustificati documenti compilati a mano. In tal caso, è previsto uno spazio libero sufficiente per la compilazione a mano. 3.   Gli errori individuati nella documentazione sono corretti senza indugio e in modo che siano chiaramente tracciabili l’autore e la tempistica della correzione. 4.   Qualsiasi modifica della documentazione è firmata e datata. La modifica consente la lettura delle informazioni originali. Se del caso, il motivo della modifica è registrato. 5.   I documenti sono conservati per almeno cinque anni o per il periodo indicato nel diritto nazionale applicabile, se tale periodo è superiore a cinque anni. I dati personali sono cancellati non appena la loro conservazione non è più necessaria allo scopo delle attività di distribuzione. 6.   Ogni dipendente ha facile accesso a tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. 7.   Sono indicate le relazioni e le misure di controllo per i documenti originali e le copie ufficiali, il trattamento dei dati e le registrazioni per tutti i sistemi, cartacei, elettronici e ibridi.
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Requisiti relativi alla documentazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo