Art. 21
Verifica dell’ammissibilità e approvazione dei fornitori
In vigore dal 29 lug 2021
Verifica dell’ammissibilità e
approvazione dei fornitori
1. Se i medicinali veterinari sono ottenuti da una persona di cui all’, paragrafo 2, il distributore all’ingrosso che li riceve verifica che il fornitore rispetti la buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari di cui al presente regolamento e che sia titolare di un’autorizzazione. Tali informazioni sono ottenute dalle autorità nazionali competenti o dalla banca dati dell’Unione della fabbricazione, dell’importazione e della distribuzione all’ingrosso di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. L’appropriata verifica dell’ammissibilità e l’approvazione dei fornitori sono effettuate prima di ogni acquisto di medicinali veterinari. Tale processo è controllato mediante una procedura e i risultati sono documentati e periodicamente verificati sulla base dei principi di gestione dei rischi attinenti alla qualità.
2. All’atto della conclusione di un contratto con nuovi fornitori le persone di cui all’, paragrafo 2, effettuano verifiche adeguate per valutare l’idoneità, la competenza e l’affidabilità dell’altra parte. Le verifiche adeguate prendono in considerazione:
a)
la reputazione e l’affidabilità del fornitore;
b)
le offerte di medicinali veterinari con maggiori probabilità di essere falsificati;
c)
le offerte di grandi quantitativi di medicinali veterinari che di norma sono disponibili solo in quantitativi limitati;
d)
la gamma insolitamente ampia di medicinali veterinari trattati dal fornitore;
e)
i prezzi anormalmente bassi.
Storico versioni
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