Art. 23
Ricevimento dei medicinali veterinari
In vigore dal 29 lug 2021
Ricevimento dei medicinali veterinari
1. I responsabili del ricevimento dei medicinali veterinari verificano che la partita in arrivo sia quella corretta, che i medicinali veterinari provengano da fornitori autorizzati e non siano stati visibilmente danneggiati durante il trasporto.
2. I medicinali veterinari che richiedono particolari condizioni di conservazione o misure di sicurezza sono trattati prioritariamente e, una volta eseguiti i controlli appropriati, sono immediatamente trasferiti agli idonei impianti di immagazzinaggio.
3. I lotti di medicinali veterinari destinati al mercato dell’Unione non sono trasferiti alle scorte destinate alla vendita prima che si sia accertato, conformemente a procedure, che sono autorizzati per la vendita. Per i lotti provenienti da un altro Stato membro, prima di trasferirli alle scorte destinate alla vendita, personale debitamente formato procede a un attento esame della relazione di controllo di cui all’articolo 97, paragrafi 6 e 9, del regolamento (UE) 2019/6, dei risultati delle prove necessarie, se del caso, di cui all’articolo 97, paragrafo 7, di detto regolamento, o di altre prove dell’immissione sul mercato in base a un sistema equivalente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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