Art. 25
Distruzione di medicinali veterinari obsoleti
In vigore dal 29 lug 2021
Distruzione di medicinali veterinari obsoleti
1. I medicinali veterinari destinati a essere distrutti sono adeguatamente identificati, conservati separatamente e manipolati conformemente a una procedura.
2. La distruzione di medicinali veterinari è eseguita nel rispetto dei pertinenti requisiti relativi alla manipolazione, al trasporto e allo smaltimento di tali prodotti.
3. Nel sistema di qualità di cui all’ sono conservate, per un periodo definito, registrazioni di tutti i medicinali veterinari distrutti.
Storico versioni
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