Art. 25

Distruzione di medicinali veterinari obsoleti

In vigore dal 29 lug 2021
Distruzione di medicinali veterinari obsoleti 1.   I medicinali veterinari destinati a essere distrutti sono adeguatamente identificati, conservati separatamente e manipolati conformemente a una procedura. 2.   La distruzione di medicinali veterinari è eseguita nel rispetto dei pertinenti requisiti relativi alla manipolazione, al trasporto e allo smaltimento di tali prodotti. 3.   Nel sistema di qualità di cui all’ sono conservate, per un periodo definito, registrazioni di tutti i medicinali veterinari distrutti.
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Distruzione di medicinali veterinari obsoleti (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo