Art. 25 · Distruzione di medicinali veterinari obsoleti

Art. 25

Distruzione di medicinali veterinari obsoleti

In vigore dal 29 lug 2021
Distruzione di medicinali veterinari obsoleti 1.   I medicinali veterinari destinati a essere distrutti sono adeguatamente identificati, conservati separatamente e manipolati conformemente a una procedura. 2.   La distruzione di medicinali veterinari è eseguita nel rispetto dei pertinenti requisiti relativi alla manipolazione, al trasporto e allo smaltimento di tali prodotti. 3.   Nel sistema di qualità di cui all’ sono conservate, per un periodo definito, registrazioni di tutti i medicinali veterinari distrutti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1248:oj#art-25