Art. 11
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico
In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico
1. L’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna del Fondo, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2.
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:
a)
le azioni specifiche;
b)
le azioni dell’Unione;
c)
l’assistenza emergenziale di cui all’;
d)
il reinsediamento e l’ammissione umanitaria;
e)
il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell’ambito di sforzi di solidarietà di cui all’; e
f)
la rete europea sulle migrazioni di cui all’.
L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.
I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell’allegato III, compresi il reinsediamento e l’ammissione umanitaria conformemente all’, nell’ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione.
3. La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del Fondo.
4. Almeno il 20 % delle risorse della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera d).
5. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione provvede affinché non siano selezionati i progetti oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.
6. Ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, lo Stato membro interessato garantisce, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.
7. La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna delle sue componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
9. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.
10. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.
11. A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 8, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.
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