Art. 20

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

In vigore dal 7 lug 2021
Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale 1.   In aggiunta alla dotazione a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro conformemente all’ del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) o a seguito di forme analoghe di ricollocazione. 2.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche per ciascun familiare delle persone di cui al suddetto paragrafo, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 604/2013 o siano stati trasferiti a seguito di forme analoghe di ricollocazione. 3.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’, paragrafo 1, gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro. 4.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 3 se tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare. 5.   Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro. 6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario. 7.   Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per cui è assegnato l’importo sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma. 8.   Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento. 9.   Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare, se giudicato opportuno, e nei limiti delle risorse disponibili, tali importi.
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