Art. 21

Sostegno operativo

In vigore dal 7 lug 2021
Sostegno operativo 1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 15 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito del Fondo per finanziare il sostegno operativo nell’ambito degli obiettivi specifici del Fondo. 2.   Quando utilizza il sostegno operativo uno Stato membro si conforma al pertinente acquis dell’Unione e alla Carta. 3.   Uno Stato membro illustra, nel proprio programma e nella relazione annuale in materia di performance di cui all’ del presente regolamento, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell’approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili a seguito degli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 e rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 4.   Il sostegno operativo si concentra sulle azioni coperte dai costi di cui all’allegato VII. 5.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare le azioni ammissibili elencate nell’allegato VII.
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