Art. 35
Relazioni annuali in materia di performance
In vigore dal 7 lug 2021
Relazioni annuali in materia di performance
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.
Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.
2. La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:
a)
i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi previsti, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
b)
tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati espressi dalla Commissione in relazione a una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connessa all’attuazione del Fondo;
c)
la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
d)
il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri;
e)
l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
f)
il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
g)
il numero di persone ammesse mediante il reinsediamento e l’ammissione umanitaria con riferimento agli importi stabiliti all’;
h)
il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’;
i)
l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.
Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.
3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.
4. Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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