Art. 19

Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

In vigore dal 7 lug 2021
Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria 1.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento. 2.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria. 3.   Gli importi di cui al paragrafo 2 sono aumentati a 8 000 EUR per ogni persona, ammessa tramite ammissione umanitaria, appartenente a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili: a) donne e minori a rischio; b) minori non accompagnati; c) persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria; d) persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura. 4.   Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 riceve l’importo una sola volta per tale persona. 5.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l’unità familiare. 6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario. 7.   Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono assegnati al programma dello Stato membro per la prima volta nella decisione di finanziamento che approva tale programma. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica di detto programma. Detti importi possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l’importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa. 8.   Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione. 9.   Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.
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Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/1147) — Testo vigente | Portale Normativo