Art. 17

Riesame intermedio

In vigore dal 7 lug 2021
Riesame intermedio 1.   Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e punti da 2 a 5. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025. 2.   Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale a un programma di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. 3.   Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’ del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025 la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.
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