Art. 15

Tassi di cofinanziamento

In vigore dal 7 lug 2021
Tassi di cofinanziamento 1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto. 2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche. 3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV. 4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili coperte dal sostegno operativo. 5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’. 6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060. 7.   La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione oggetto del contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6. 8.   La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato rispetto: a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o b) solo al contributo pubblico.
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