Art. 14

Prefinanziamento

In vigore dal 7 lug 2021
Prefinanziamento 1.   Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito: a) 2021: 4 % b) 2022: 3 % c) 2023: 5 % d) 2024: 5 % e) 2025: 5 % f) 2026: 5 % 2.   Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno della sua adozione.
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Prefinanziamento (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/1147) — Testo vigente | Portale Normativo