Art. 3
Obiettivi del Fondo
In vigore dal 7 lug 2021
Obiettivi del Fondo
1. L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte.
2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
a)
rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
b)
rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
c)
contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
d)
migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.
3. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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