Art. 5
Ambito di applicazione del sostegno
In vigore dal 7 lug 2021
Ambito di applicazione del sostegno
1. Nell’ambito dei suoi obiettivi e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.
2. Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’ o 24, a seconda dei casi.
3. Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
a)
siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
b)
siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
c)
siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
d)
servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
4. Gli obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 TFUE.
Storico versioni
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