Art. 3 · Obiettivi del Fondo

Art. 3

Obiettivi del Fondo

In vigore dal 7 lug 2021
Obiettivi del Fondo 1.   L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna; b) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi; c) contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi; d) migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica. 3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.
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