Art. 10
Bilancio
In vigore dal 7 lug 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9 882 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
a)
6 270 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
b)
3 612 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’.
3. Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060.
4. A norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
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