Art. 8
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 7 lug 2021
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
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