Art. 8

Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente

In vigore dal 7 lug 2021
Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente 1.   In conformità dell' del regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro elabora un unico programma per attuare le priorità di cui all' del presente regolamento («programma»). Nell'elaborazione del programma, gli Stati membri si adoperano per tenere conto delle sfide regionali e/o locali, se del caso, e possono individuare organismi intermedi a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Il sostegno di cui al titolo II del presente regolamento per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060 è organizzato in base alle priorità e agli obiettivi specifici indicati nell'allegato II del presente regolamento. 3.   Oltre agli elementi indicati all' del regolamento (UE) 2021/1060, il programma contiene: a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti deboli, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni da affrontare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini pertinenti per il programma; b) se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui all'. 4.   Gli Stati membri, nell'effettuare l'analisi della situazione in termini di punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tengono conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera, di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060. Per gli obiettivi specifici che contribuiscono allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, gli Stati membri descrivono i tipi di azioni presi in considerazione a tal fine, come stabilito all', paragrafo 3, lettera d), punto i), e all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060. L'autorità di gestione si adopera per tenere conto delle specificità degli operatori della piccola pesca costiera per eventuali misure di semplificazione, quali i moduli di domanda semplificati. 5.   La Commissione valuta il programma in conformità dell' del regolamento (UE) 2021/1060. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare: a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all' e agli obiettivi di resilienza, transizione verde e transizione digitale, anche attraverso un'ampia gamma di soluzioni innovative; b) del contributo del programma allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile; c) del contributo del programma alla sostenibilità ambientale, economica e sociale; d) dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e) se del caso, dei piani di gestione pluriennali adottati a norma degli del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni adottate dalle ORGP che vincolano l'Unione; f) dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; g) dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, in particolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura; h) se del caso, delle analisi dei bacini marini regionali elaborate dalla Commissione che indicano i punti di forza e i punti deboli comuni di ciascun bacino marino con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; i) del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 dovrà essere conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; j) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); k) del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1139:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo