Art. 19

Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica

In vigore dal 7 lug 2021
Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica 1.   In deroga all', lettera a), il FEAMPA può sostenere operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni: a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio tra la capacità di pesca del segmento e le possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; b) il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri; c) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; e d) l'entrata nella flotta di una nuova capacità di pesca generata dall'operazione è compensata dal ritiro preliminare di una capacità di pesca almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. 3.   Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili solo le seguenti operazioni: a) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di riparo; b) l'aumento della stazza lorda necessario per il successivo miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo; c) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del motore; d) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO2 inferiori rispetto alla situazione precedente, che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del peschereccio a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione; e) la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza energetica complessiva del peschereccio. 4.   Nell'ambito dei dati forniti a norma dell', paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le caratteristiche delle operazioni sostenute a norma del presente articolo, compresi il quantitativo della capacità di pesca aumentato e la finalità di tale aumento. 5.   Il sostegno previsto dal presente articolo non riguarda le operazioni connesse agli investimenti volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica se tali operazioni non aumentano la capacità di pesca del peschereccio interessato. Tali operazioni possono essere sostenute in conformità dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1139:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo