Art. 18

Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario

In vigore dal 7 lug 2021
Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario 1.   In deroga all', lettera m), il FEAMPA può sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri. Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni: a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; b) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; c) per i piccoli pescherecci costieri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e d) per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore attuale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti a una verifica fisica. 4.   La capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento di un motore principale o ausiliario non è sostituita. 5.   Si considera che la riduzione delle emissioni di CO2 richiesta a norma del paragrafo 2, lettera d) sia stata realizzata in uno dei seguenti casi: a) se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore sostituito; o b) se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 2, lettera d), si considera realizzata in uno dei seguenti casi: a) il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo motore e il motore sostituito è di almeno sette anni; b) il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito; c) lo Stato membro si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato. La Commissione adotta atti di esecuzione per individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico di cui al secondo comma, lettera a), del presente comma e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione della lettera c) di tale comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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