Art. 16
Pesca nelle acque interne
In vigore dal 7 lug 2021
Pesca nelle acque interne
1. Le disposizioni di cui all', paragrafo 6, lettera a), all', paragrafo 2, lettera a), all', paragrafo 2, lettere a) e d), all', all', paragrafo 2, lettere da a) a d), nonché il riferimento al regolamento (CE) n. 1224/2009 di cui all', paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, non si applicano ai pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne.
2. Nel caso di pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne, i riferimenti alla data di registrazione nel registro della flotta dell'Unione di cui all', paragrafo 6, lettere d) ed e), all', paragrafo 2, lettera b), e all', paragrafo 2, lettera c), sono sostituiti dai riferimenti alla data di entrata in servizio, conformemente al diritto nazionale.
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