Art. 21

Arresto temporaneo delle attività di pesca

In vigore dal 7 lug 2021
Arresto temporaneo delle attività di pesca 1.   In deroga all', lettera e), il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca. Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera c). 2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente nel caso di: a) misure di conservazione di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO; b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo; o e) catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente se le attività di pesca del peschereccio o del pescatore in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile. 4.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. 5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente: a) ai proprietari o agli armatori di pescherecci dell'Unione che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; o c) ai pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni durante i due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno. Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla. 6.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato per una durata massima di 12 mesi per peschereccio o per pescatore nel corso del periodo di programmazione. 7.   Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci o dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto temporaneo. Lo Stato membro interessato si accerta che il peschereccio o il pescatore in questione abbia cessato ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto temporaneo e che l'utilizzo del peschereccio per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.
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Arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/1139) — Testo vigente | Portale Normativo