Art. 7

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta

In vigore dal 7 lug 2021
Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta 1.   La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 797 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEAMPA, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell'1,5 % della dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1, il FEAMPA può sostenere le seguenti misure: a) l'assistenza tecnica per l'attuazione del presente regolamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060; b) la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di APPS e la partecipazione dell'Unione a ORGP; c) la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale. 3.   Il FEAMPA sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione del presente regolamento.
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