Art. 4
Bilancio
In vigore dal 7 lug 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 108 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo II del presente regolamento è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) 2021/1060 e dell' del regolamento finanziario.
3. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo III del presente regolamento è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.
Storico versioni
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