Art. 35

Piano d'azione per le regioni ultraperiferiche

In vigore dal 7 lug 2021
Piano d'azione per le regioni ultraperiferiche In conformità dell', paragrafo 3, nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche, un piano d'azione che stabilisce: a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile; b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui: i) il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente titolo; ii) l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui agli , compresa la metodologia di calcolo; iii) qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.
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