Art. 34
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
In vigore dal 7 lug 2021
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
1. Il sostegno erogato per conseguire l'obiettivo specifico di cui all' attraverso la promozione della cooperazione dei servizi di guardia costiera contribuisce alle azioni svolte dalle autorità nazionali nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e all' del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).
2. Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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