Art. 22
Controllo ed esecuzione
In vigore dal 7 lug 2021
Controllo ed esecuzione
1. Il FEAMPA può sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008.
Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera d).
2. In deroga all', lettera k), il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riguardare:
a)
l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;
b)
l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c)
l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all' e alla cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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