Art. 24
Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche
In vigore dal 7 lug 2021
Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche
1. Il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera e).
3. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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