Art. 24

Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

In vigore dal 7 lug 2021
Promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche 1.   Il FEAMPA può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera e). 3.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle condizioni di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1139:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo