Art. 26
Obiettivi specifici
In vigore dal 7 lug 2021
Obiettivi specifici
1. Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici:
a)
promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale;
b)
promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.
2. In deroga all', lettera j), in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può riguardare:
a)
gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi; e
b)
l'indennizzo versato a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli di tale regolamento.
Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.
3. Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno nell'ambito di tale lettera può riguardare anche gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può anche contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i piani di produzione e di commercializzazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1379/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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