Art. 33

Sorveglianza marittima

In vigore dal 7 lug 2021
Sorveglianza marittima 1.   Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all' attraverso la promozione della sorveglianza marittima, è erogato un sostegno per azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni. 2.   Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo può altresì contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca alle condizioni di cui all'.
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Sorveglianza marittima (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/1139) — Testo vigente | Portale Normativo