Art. 37
Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi
In vigore dal 7 lug 2021
Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi
Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'applicazione dell'indennizzo di cui all'. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione l'aiuto di Stato, che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento come parte di tale indennizzo. L'aiuto di Stato così notificato si considera notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
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