Art. 37 · Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi

Art. 37

Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi

In vigore dal 7 lug 2021
Aiuti di Stato per l'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'applicazione dell'indennizzo di cui all'. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione l'aiuto di Stato, che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento come parte di tale indennizzo. L'aiuto di Stato così notificato si considera notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1139:oj#art-37