Art. 12
Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente
In vigore dal 7 lug 2021
Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente
1. Fatte salve le regole concernenti l'ammissibilità delle spese stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono scegliere per il sostegno a norma del presente titolo le operazioni che:
a)
rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 2;
b)
non sono inammissibili ai sensi dell'; e
c)
sono conformi al diritto dell'Unione applicabile.
2. L'FEAMPA può sostenere gli investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da uno Stato membro per dare esecuzione alle disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1139:oj#art-12