Art. 11

Ammissibilità delle domande

In vigore dal 7 lug 2021
Ammissibilità delle domande 1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione: a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (30) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP; b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell' di tale regolamento; o c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell' del presente regolamento. 2.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell' del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060. 3.   Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all' della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA. 4.   A norma dell', alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda: a) la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode commessa e ha durata minima di un anno; b) a norma dell' del presente regolamento e dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060, le modalità di recupero del sostegno concesso conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni gravi commesse; c) le date di inizio o fine dei periodi di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto. 5.   Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande di sostegno presentate dagli operatori della pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali. 6.   Gli Stati membri dispongono che gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del FEAMPA forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che non rientrano in nessuna delle situazioni elencate ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Prima di approvare la domanda, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili. Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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