Art. 42

Interruzione dei termini di pagamento

In vigore dal 7 lug 2021
Interruzione dei termini di pagamento 1.   In conformità dell'articolo 96, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. 2.   Prima dell'interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all'inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. 3.   L'interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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