Art. 41
Intensità dell'aiuto pubblico
In vigore dal 7 lug 2021
Intensità dell'aiuto pubblico
1. Gli Stati membri applicano un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono stabilite nell'allegato III.
3. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 2 a 19 dell'allegato III si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
4. Se un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 dell'allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.
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