Art. 40

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

In vigore dal 7 lug 2021
Determinazione dei tassi di cofinanziamento Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico è pari al 70 % della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera e), che è pari al 100 %.
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