Art. 12 · Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente

Art. 12

Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente

In vigore dal 7 lug 2021
Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente 1.   Fatte salve le regole concernenti l'ammissibilità delle spese stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono scegliere per il sostegno a norma del presente titolo le operazioni che: a) rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 2; b) non sono inammissibili ai sensi dell'; e c) sono conformi al diritto dell'Unione applicabile. 2.   L'FEAMPA può sostenere gli investimenti a bordo necessari per conformarsi ai requisiti imposti da uno Stato membro per dare esecuzione alle disposizioni facoltative di cui alla direttiva (UE) 2017/159.
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