Art. 45

Autorità dei programmi Interreg

In vigore dal 24 giu 2021
Autorità dei programmi Interreg 1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica. 2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro. 3.   Riguardo al programma transfrontaliero PEACE PLUS, l'organismo per i programmi speciali dell'UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro. 4.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono individuare un GECT quale autorità di gestione di tale programma. 5.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. Fatto salvo l' del presente regolamento, uno o più organismi intermedi possono svolgere detti compiti in un solo Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, laddove tale approccio si basi su strutture esistenti.
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Autorità dei programmi Interreg (Art. 45 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo