Art. 47
Funzione contabile
In vigore dal 24 giu 2021
Funzione contabile
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg stabiliscono di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2. La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060 e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come pure, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
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